Bonus asilo nido 2025: nuove indicazioni sul contributo

Illustrata anche l’ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026 (INPS, circolare 5 settembre 2025, n. 123).

L’INPS ha fornito indicazioni sul cosiddetto Bonus asilo nido 2025 a seguito dell’interpretazione autentica dell’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, fornita dall’articolo 6-bis del D.L. n. 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025. Le nuove istruzioni integrano e modificano le indicazioni precedentemente fornite con la circolare n. 60/2025, con riferimento all’ambito applicativo del contributo asilo nido nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. Nella circolare in commento, inoltre, viene illustrata anche l’ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le novità per il 2025

In particolare, le modifiche che subisce il beneficio, a partire dall’anno in corso, consistono nell’ampliamento delle strutture educative che danno diritto al beneficio e l’introduzione di domande con validità pluriennale.

In aggiunta ai tradizionali asili nido pubblici e privati, il contributo è ora esteso a:

micronidi per bambini dai 3 ai 36 mesi;
sezioni primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi;
– servizi integrativi come spazi gioco per bambini, servizi educativi domiciliari e centri per bambini e famiglie.

Tutte le strutture devono essere autorizzate secondo la normativa regionale per l’erogazione di servizi educativi per l’infanzia.

Sono invece escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis del D.L. 95/2025. Tra questi:

servizi ricreativi;
– servizi pre-scuola e post-scuola;
– frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore.

L’ultrattività delle domande

L’altra rilevante modifica riguarda le domande presentate dal 1° gennaio 2026, che avranno validità automatica per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni del bambino, dopo la verifica annuale dei requisiti e avere effettuato la prenotazione delle mensilità per ogni anno solare.

Per il contributo asilo nido sarà necessario allegare la documentazione di pagamento di almeno una retta; per gli asili pubblici con pagamento posticipato, sarà sufficiente l’iscrizione o l’inserimento in graduatoria. Invece, per il contributo a sostegno presso l’abitazione, sarà richiesta un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie croniche

Le strutture INPS stanno riesaminando le domande 2025 sulla base delle nuove disposizioni, procedendo all’accoglimento delle domande precedentemente respinte per strutture che sono ora incluse nel beneficio.

CIPL Edilizia Industria Siracusa: confermata l’erogazione dell’EVR 2025



EVR al 4% per tutti i lavoratori del settore Edilizia Industria di Siracusa


La Cassa Edile Siracusana di Mutualità e Assistenza, a seguito della verifica compiuta dalle Parti Sociali Territoriali sull’andamento del settore, ha divulgato gli importi riconosciuti a tutti i lavoratori, a titolo di EVR per l’anno 2025.


L’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione, fissato nella misura del 4%, è prevista da agosto 2025 fino a luglio 2026


L’importo non incide sugli altri trattamenti retributivi previsti dal CCNL vigente, inclusi i versamenti alla Cassa Edile e TFR.


 


Operai























Livello Importo
Operaio 4°  0,26
Operaio 3° 0,25
Operaio 2°  0,22
Operaio 1° 0,19
Custode senza alloggio 0,17
Custode con alloggio 0,15

Impiegati


























Livello Importo
Impiegato 7°  62,23
Impiegato 6°  58,71
Impiegato 5°  48,92
Impiegato 4°  45,66
Impiegato 3°  42,40
Impiegato 2°  38,16
Impiegato 1°  32,61

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per le aree di crisi industriale

Il MIMIT ha reso noti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, fornendo nuove indicazioni di dettaglio per l’accesso alle agevolazioni, la presentazione delle domande e l’attuazione degli interventi (Ministero delle imprese e del made in Italy, circolare 5 settembre 2025, n. 2006).

La circolare MIMIT sostituisce la precedente circolare 16 giugno 2022, n. 237343 e ss.mm.ii. e fornisce ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande, ai criteri e all’iter di valutazione, alle soglie e ai punteggi minimi per l’accesso alle agevolazioni. Definisce inoltre le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni, e l’elenco degli oneri informativi per le imprese.

 

Le disposizioni si applicano alle domande presentate successivamente al 5 settembre 2025 (data di adozione della circolare).

 

Sono ammissibili le imprese costituite in forma di società di capitali (incluse cooperative e consortili) che, alla data di presentazione della domanda, possiedano i seguenti requisiti:

  • regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese (o analogo registro per non residenti, con obbligo di sede in Italia al momento della prima erogazione);
  • in pieno esercizio dei diritti civili, non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • in regime di contabilità ordinaria;
  • non destinatarie di aiuti illegali o incompatibili non rimborsati;
  • in regola con normative edilizie, urbanistiche, del lavoro, prevenzione infortuni, ambiente e obblighi contributivi;
  • aver restituito agevolazioni revocate dal Ministero;
  • non essere imprese in difficoltà secondo il Regolamento GBER;
  • non aver delocalizzato nei due anni precedenti l’unità produttiva oggetto dell’investimento e non impegnarsi a farlo nei due anni successivi al completamento, se gli aiuti sono concessi ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER.

Sono ammesse anche le reti di imprese tramite contratto di rete, a condizione che configurino una collaborazione effettiva, stabile e coerente, finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Il contratto deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prevedere la suddivisione di competenze, costi e spese, la responsabilità solidale e la nomina di un organo comune mandatario. Il numero di imprese deve essere tra tre e sei.

Ogni impresa può partecipare a un solo contratto di rete richiedente l’agevolazione.

 

Sono escluse le imprese i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati per reati specifici, o nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva o altre cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche.

 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Decreto i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale. A completamento dei programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 40% del totale degli investimenti ammissibili dei predetti programmi, i progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale e, limitatamente ai programmi di investimento produttivi e ai programmi di investimento per la tutela ambientale con spese di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

 

I programmi di investimento produttivo devono essere diretti a:
– realizzazione di nuove unità produttive innovative;
– ampliamento o riqualificazione di unità esistenti tramite diversificazione o cambiamento fondamentale del processo;
– acquisizione di attivi di uno stabilimento.

I programmi di investimento per la tutela ambientale devono essere volti a:
– tutela dell’ambiente e riduzione/eliminazione delle emissioni di gas serra;
– misure di efficienza energetica;
– promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, idrogeno rinnovabile e cogenerazione ad alto rendimento.
– riparazione di danni ambientali, ripristino di habitat, protezione della biodiversità, soluzioni basate sulla natura per l’adattamento climatico;
– efficienza nell’uso delle risorse e transizione verso un’economia circolare. Alcuni investimenti per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili non possono costituire programmi autonomi.

 

I progetti complementari (innovazione, formazione, ricerca e sviluppo) hanno specifici divieti e limitazioni derivanti dal Regolamento GBER.

Per le grandi imprese, i progetti di innovazione richiedono una collaborazione effettiva con PMI, con le PMI che sostengono almeno il 30% dei costi.

I progetti di formazione devono essere coerenti con il programma d’investimento e quello occupazionale.

I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzati alla realizzazione o miglioramento di prodotti, processi o servizi e strettamente connessi al programma principale.

 

Tutti i programmi devono essere ultimati entro 36 mesi dalla stipula dei contratti di finanziamento, con possibilità di proroga di 12 mesi.

Le attività economiche ammissibili includono estrazione di minerali, attività manifatturiere, produzione di energia (con limitazioni), servizi alle imprese e attività turistiche.

 

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti devono:

 

  • riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle Aree di crisi;
  • prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.000.000,00 di euro  (o 400.000,00 euro per i contratti di rete);
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni (non sono ammessi investimenti di mera sostituzione).;
  • prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, caratterizzato da un incremento degli addetti. Priorità nell’assunzione per lavoratori residenti nell’area di crisi, percettori di CIG o disoccupati.

Per i programmi di investimento produttivo sono ammissibili spese relative all’acquisto e realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, tra cui:
– suolo aziendale e sue sistemazioni (limite del 10% dell’investimento agevolabile);
– opere murarie e assimilate e infrastrutture (limite del 70% per attività turistiche o gestione di porti turistici, 40% per altre attività);
– macchinari, impianti e attrezzature (incluse spese per impianti di energia rinnovabile o cogenerazione per autoconsumo, fino al 30% dell’investimento complessivo);
– programmi informatici e servizi TIC;
– immobilizzazioni immateriali (per grandi imprese, fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile se costituiscono da sole un programma organico);
– beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale “Transizione 4.0”.

 

Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese per consulenze connesse al programma di investimento produttivo, fino al 5% dell’importo complessivo ammissibile.
Le spese non ammesse includono beni acquisiti tramite locazione finanziaria/leasing, spese effettuate tramite “contratto chiavi in mano”, commesse interne, macchinari usati (salvo acquisizione stabilimento), spese di funzionamento, spese notarili, scorte, imposte e tasse (salvo IVA irrecuperabile).

Le spese devono essere di importo non inferiore a 500 euro.

I beni agevolati devono essere mantenuti nell’Area di crisi per almeno 5 anni (o 3 anni per PMI). I pagamenti devono avvenire tramite un conto corrente bancario dedicato.
Per i progetti complementari, le spese ammissibili includono costi di personale, strumenti e attrezzature, ricerca contrattuale, servizi di consulenza, spese generali e materiali.

 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto impianti, eventuale contributo diretto alla spesa e finanziamento agevolato.

Il finanziamento agevolato non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili, ha una durata massima di 10 anni più un preammortamento massimo di 3 anni, con un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e dell’eventuale contributo diretto alla spesa non può superare il 75% degli investimenti e delle spese ammissibili. Per finanziamenti agevolati di importo pari o superiore a 10 milioni di euro sono richieste garanzie reali (ipoteca di primo grado, privilegio speciale) o fideiussione bancaria/polizza fideiussoria. Le imprese beneficiarie devono garantire una copertura finanziaria del 25% con risorse proprie o finanziamento esterno privato.

 

Le domande sono esaminate con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ciascuna domanda deve riferirsi a un solo programma di investimento. È possibile presentare domande congiunte per reti di imprese o progetti complementari specifici.

Le domande vanno compilate elettronicamente tramite il sito Invitalia.it, firmate digitalmente e corredate dalla documentazione richiesta, inclusi il piano d’impresa e una relazione tecnica asseverata.

La relazione tecnica asseverata deve attestare la conformità edilizia e urbanistica, la coerenza della capacità produttiva, la congruità dei costi e la coerenza dei tempi. È richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti e la dimensione d’impresa.

 

All’esito positivo dell’istruttoria, il Soggetto Gestore delibera la concessione delle agevolazioni, individuando soggetti beneficiari, spese ammissibili, forma e ammontare degli aiuti, e obblighi dei beneficiari. L’erogazione avviene tramite presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL), fino a un massimo di 5 richieste, con un minimo del 15% della spesa ammissibile per ciascuna erogazione (eccetto l’ultima).

È possibile richiedere un’anticipazione fino al 25% delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di fideiussione. Su ogni erogazione di contributo in conto impianti e diretto alla spesa è operata una ritenuta del 10%, erogata a ultimazione programma.

 

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti pubblici per le medesime spese (salvo benefici fiscali e di garanzia).

 

Tra i casi in cui è disposta la revoca totale o parziale delle agevolazioni rientrano: superamento dei limiti di intensità di aiuto, dichiarazioni mendaci, mancato rimborso del finanziamento, mancata conclusione del programma nei termini, trasferimento o alienazione non autorizzata dei beni agevolati, non rispetto del programma occupazionale. In caso di revoca, il beneficiario non ha diritto alle quote residue e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato di interessi e sanzioni.

Ebinter Umbria: al via il corso di formazione antincendio 

Corso Antincendio Base gratuito per le aziende del terziario dell’Umbria

L’Ente Bilaterale del Terziario della Regione Umbria organizza, per tutte le aziende iscritte al fondo, un corso gratuito Antincendio Base di livello 2.

Per chi non è iscritto al fondo, ma è socio di Confcommercio Umbria, il costo del suddetto corso è di 126,00 euro iva inclusa. Per coloro i quali non sono soci è di 140,00 euro

Il corso si svolgerà in parte in modalità online (il giorno 11 settembre, dalle 8:30 alle 13:30) e in parte in presenza (il giorno 12 settembre, dalle 9:00 alle 12:00).

Al termine del corso, a chi avrà frequentato almeno il 90% delle ore, verrà rilasciato un attestato che ha validità di 5 anni, scaricabile tramite la piattaforma digitale EPLAN.

Le novità per i fondi Perseo-Sirio ed Espero

Comunicati gli aggiornamenti riguardanti la previdenza complementare dei lavoratori della PA, della sanità e della scuola (INPS, messaggio 5 settembre 2025, n. 2601).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato le novità riguardanti i fondi Perseo-Sirio (lavoratori della PA e della sanità) ed Espero (lavoratori della scuola).

In particolare, il Fondo Perseo-Sirio ha ottenuto l’autorizzazione alla modifica della modalità di rivalutazione delle posizioni di previdenza complementare. Più nel dettaglio, la modifica prevede l’applicazione, alle quote di Trattamento di fine rapporto (TFR) destinate al fondo di previdenza complementare, del rendimento netto realizzato dai singoli comparti di investimento scelti dagli associati.

Di conseguenza, l’INPS segnala che è stato aggiornato l’applicativo informatico dedicato alla previdenza complementare. La nuova versione dell’applicativo permette di rivalutare le posizioni individuali con i comparti di investimento scelti dagli aderenti, senza fare più riferimento al paniere di fondi comunicato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Invece, il Fondo Espero ha comunicato che dal 1° novembre 2024 è attivo un nuovo comparto di investimento denominato “Dinamico”. Tale comparto opera in modo analogo ai due comparti già attivi presso il Fondo stesso, ossia “Garanzia” e “Crescita”.

 

 

 

CCNL Scuola: nuovo incontro per il rinnovo

Oggetto dell’incontro è stato l’orario di lavoro per il personale amministrativo e tecnico Afam

Il 4 settembre si è tenuto un nuovo incontro all’ARAN per il rinnovo del CCNL Scuola Pubblica.
L’oggetto dell’incontro è stato l’orario di lavoro del personale tecnico amministrativo (TA) delle istituzioni AFAM. Tra le proposte vi  è quella dell’orario settimanale fino a 48 ore, inclusi gli straordinari, per un periodo di sei mesi.

Secondo i sindacati, invece, sarebbe necessaria l’introduzione, in via sperimentale, della settimana lavorativa corta su quattro giorni.

Particolare attenzione è stata, infine, posta sulle condizioni lavorative degli accompagnatori al pianoforte e dei tecnici di laboratorio, al fine di migliorare  le loro condizioni lavorative in particolare modo porre delle modifiche sull’orario di lavoro settimanale di 36 ore (orario tipico del personale TA).

Riforma degli ordinamenti professionali: tre Decreti di Delega approvati dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri italiano ha approvato tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali, rinviando l’esame di quello relativo ai dottori commercialisti ed esperti contabili (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 4 Settembre 2025, n. 140).

Riforma dell’ordinamento forense

 

In particolare è stato approvato un disegno di legge di delega per la riforma dell’ordinamento forense. Il testo introduce importanti novità per la professione di avvocato. Vengono ribaditi i principi di libertà e indipendenza dell’avvocato e viene ripristinato il giuramento professionale. Le attività di consulenza e assistenza legale sono considerate esclusive dell’avvocato se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale, fatte salve le competenze di altre professioni regolamentate.

La delega prevede che l’emanazione e l’aggiornamento del codice deontologico siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF) e rafforza la disciplina del segreto professionale.

Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche per gli avvocati che operano in associazioni o società professionali.

Si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

 

In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un’associazione possa essere qualificata come “forense” solo se la maggioranza degli associati sono avvocati. Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all’interno di queste strutture. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.

 

Viene disciplinata la possibilità per gli avvocati di partecipare a reti professionali, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo.

La riforma interviene anche sull’esercizio dell’attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d’opera professionale intellettuale per favorire l’accesso al mercato e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.

Il disegno di legge mantiene l’obbligo di aggiornamento annuale e razionalizza la disciplina delle specializzazioni forensi.

Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità, ampliando il catalogo delle attività “compatibili” con la professione di avvocato, aggiungendo cariche come amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilità con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. La disciplina degli avvocati degli enti pubblici viene armonizzata, rendendo obbligatoria l’iscrizione all’albo e prevedendo che le prestazioni siano svolte esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.

 

Riforma della disciplina generale degli ordinamenti professionali

 

Un altro disegno di legge delega il Governo per una revisione e un riordino organici delle normative vigenti sugli ordinamenti professionali. L’obiettivo è garantire una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei. La delega dovrà essere attuata entro 24 mesi. Tra gli aspetti principali si segnalano:

  • una revisione della formazione continua e del tirocinio, da rendere più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. Si prevede inoltre di riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale, anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni;
  • una revisione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione;
  • la promozione del ricambio generazionale e misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali.

Riforma delle professioni sanitarie e responsabilità professionale

 

Il terzo testo mira a una ampia rimodulazione del sistema delle professioni sanitarie, riguardante sia l’aspetto formativo che quello ordinistico, con l’obiettivo primario di rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale (SSN) e di assicurare elevati standard di qualità e sicurezza delle cure.
Tra le principali previsioni del testo vi è una revisione complessiva del sistema formativo. Ciò implica un aggiornamento dei percorsi di studio delle professioni sanitarie, finalizzato a renderli più consoni alle esigenze della sanità moderna e a integrarli con le nuove tecnologie.
In merito alla responsabilità professionale, il disegno di legge modifica la disciplina della responsabilità colposa in ambito sanitario per morte o lesioni personali. La punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, viene limitata ai soli casi di colpa grave. Questa limitazione è condizionata al rispetto, da parte del sanitario, delle linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge o delle buone pratiche clinico assistenziali, a patto che tali raccomandazioni siano adeguate alle specificità del caso concreto.
Infine, il testo introduce un nuovo articolo specifico sulla colpa nell’attività sanitaria, individuando specifici parametri sulla base dei quale il giudice procede all’accertamento della stessa e del suo grado.

In arrivo il nuovo decreto legge sui flussi migratori

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, con disposizioni, tra l’altro, per rafforzare il contrasto al reclutamento e all’impiego illegale di manodopera straniera (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 4 settembre 2025, n. 140).

Il Consiglio dei ministri, riunito nella seduta del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

 

Diverse le novità in arrivo, tra cui si segnalano disposizioni volte a rafforzare la protezione degli gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. A tal proposito, infatti, è previsto l’ampliamente da 6 a 12 mesi della durata del permesso di soggiorno. Allo stesso modo, per ragioni di coerenza sistematica, si prevede l’estensione da 6 mesi a 12 mesi della durata dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, come già avviene per quelli per vittime di violenza domestica.

 

Ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e alle vittime di violenza domestica è riconosciuta anche la possibilità di richiedere l’assegno di inclusione.

 

Rivista la decorrenza del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato: tale termine decorrerà dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda.

 

Inoltre, il controllo attualmente prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, nulla osta per ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.

 

Nei procedimenti per l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di richieste (massimo 3 richieste di nulla osta, come utenti privati, da parte dei datori di lavoro) previsti già in via sperimentale per il solo anno 2025. Tali meccanismi si estendono anche al lavoro stagionale subordinato.

 

Il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa è esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.

 

Avrà cadenza triennale e non più annuale il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale.

 

Si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziane. Si prevede inoltre che, nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.

 

In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 giorni a 150 giorni, in linea con quello previsto di nove mesi previsto dalla normativa europea.

 

Infine, è prorogato di due anni, fino al 31 dicembre 2027, la possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione dell’hotspot di Lampedusa.

Rappresentanza doganale: le istruzioni dell’Agenzia delle dogane

Con una nuova circolare l’Agenzia delle dogane aggiorna le istruzioni sulla rappresentanza doganale diretta e indiretta, specificamente in riferimento agli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 141/2024 con l’obiettivo di allineare la normativa nazionale a quella doganale dell’Unione Europea, in particolare all’articolo 18 del Codice Doganale Unionale (Agenzia delle dogane, circolare 2 settembre 2025, n. 22).

Gli articoli 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 141/2024 sostituiscono l’articolo 40 del TULD con modifiche significative del particolare istituto della rappresentanza

 

La normativa unionale in materia di rappresentanza (art. 18 CDU) afferma il principio secondo cui chiunque può nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali, prevedendo due forme di rappresentanza:

  • rappresentanza diretta, nella quale il rappresentante agisce in nome e per conto di un’altra persona;
  • rappresentanza indiretta, nella quale rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.

Mentre per la rappresentanza indiretta non è richiesta alcuna condizione particolare, il legislatore nazionale ha disciplinato l’istituto della “rappresentanza diretta” subordinandola al rilascio di un’abilitazione. Una regola specifica si applica agli operatori non stabiliti nel territorio unionale: essi devono farsi rappresentare esclusivamente da un soggetto stabilito nell’UE che agisca in rappresentanza indiretta. Tale rappresentante non può, a sua volta, nominare una terza persona, poiché deve agire per conto dell’effettivo importatore della merce.
Le condizioni per ottenere l’abilitazione sono considerate già assolte per alcune categorie di soggetti, i quali devono comunque presentare un’espressa richiesta tramite un apposito formulario. Tali categorie sono:

  • Spedizionieri doganali;
  • Centri di Assistenza Doganale (C.A.D.);
  • Operatori Economici Autorizzati (AEO), limitatamente a quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 38 c. 2 lettera a) del CDU.

Se la richiesta di abilitazione viene prodotta dopo più di tre anni dall’ottenimento del titolo professionale o dello status AEO, deve essere corredata da una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” relativa ai carichi pendenti e al casellario giudiziale.
I soggetti che non rientrano in queste categorie devono presentare un’istanza all’Ufficio delle dogane competente, allegando la medesima dichiarazione sostitutiva.

 

L’ufficio locale verifica il possesso dei requisiti, valutati nell’arco dei tre anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza:
– l’assenza di condanne penali passate in giudicato per specifici delitti non colposi;

– l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, purché commesse nell’ambito di attività doganali;
– il rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali.
Per assolvere al terzo requisito, il richiedente deve soddisfare una delle due seguenti condizioni alternative:

  • il requisito riferito agli “standard minimi di competenza” si intende assolto con l’espletamento, nell’arco dei tre anni antecedenti la data di richiesta dell’abilitazione, di un’attività dichiarativa comprovata dall’utilizzo del codice EORI del soggetto istante, in qualità di rappresentante indiretto, avente ad oggetto non meno di 300 dichiarazioni doganali, di cui almeno 100 nell’ultimo anno antecedente la richiesta;
  • il rispetto delle “qualifiche professionali” si intende assolto con il possesso di un’abilitazione professionale, con relativa iscrizione all’albo, per il cui conseguimento è richiesto un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, unitamente all’attestazione comprovante il superamento di un percorso formativo, finalizzato all’ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO, accreditato dall’Agenzia. 

L’iter istruttorio per il rilascio deve concludersi entro 120 giorni. In caso di esito positivo, l’Ufficio centrale rilascia l’abilitazione e iscrive il soggetto in un’apposita banca dati con un codice identificativo. In caso di esito negativo, il richiedente ha 30 giorni per produrre osservazioni. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 60 giorni.

 

L’abilitazione è valida esclusivamente sul territorio nazionale. Per il mantenimento dell’abilitazione, il titolare deve espletare un’attività dichiarativa di almeno 100 dichiarazioni doganali in ogni anno solare in qualità di rappresentante e frequentare, con cadenza biennale, percorsi formativi di aggiornamento di almeno 30 ore su materie accreditate dall’ADM.

 

La sospensione dell’abilitazione, per un massimo di sei mesi, può essere disposta dal Direttore Territoriale in caso di condanna non definitiva.

 

La revoca viene avviata in caso di perdita dei requisiti. Per gli spedizionieri doganali, la sospensione o revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta implica la contestuale sospensione o revoca della patente di Spedizioniere doganale.

 

Infine, viene sancito il divieto per il personale dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza di esercitare la rappresentanza doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego

CCNL Igiene Ambientale: proclamato lo sciopero nazionale

 

Fallita la mediazione tra Sindacati e Associazioni datoriali: le ragioni dello sciopero del 17 ottobre

Lo scorso 1° agosto 2025 si è interrotta la trattativa tra le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e le Associazioni datoriali Cisambiente, Assoambiente e le Centrali Cooperative per il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali.

Dopo mesi di negoziati inconcludenti, le imprese e i datori di lavoro, ignorando le proposte della piattaforma sindacale, hanno mostrato una totale mancanza di volontà nel rinnovare il contratto. Tale atteggiamento ha condotto i sindacati a proclamare uno sciopero nazionale per il giorno 17 ottobre 2025, che coinvolgerà tutte le imprese pubbliche e private del settore.

Le OO.SS. ritengono che il rinnovo del CCNL sia urgente e necessario per rispondere ai cambiamenti del settore e alle esigenze di tutela dei lavoratori del settore. 

In particolare, i sindacati enunciano le motivazioni dello sciopero che riguardano sicurezza e salute sul lavoro, sviluppo della classificazione del personale, adeguamento dei salari ormai intaccati dall’inflazione, miglioramento delle tutele per i lavoratori degli impianti e degli appalti, sviluppo del welfare aziendale e di un sistema di indennità ed infine rafforzamento del diritto di sciopero.

Le Sigle sindacali si oppongono a qualsiasi tentativo di trasformare il contratto in uno strumento che favorisca la precarietà o la flessibilità senza regole, riducendo conseguentemente le tutele e i diritti dei lavoratori. L’obiettivo è ottenere un contratto che favorisca la crescita e la coesione tra tutti gli attori del settore.